STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMMINANDO INSIEME

Denominazione – sede – scopiattività – durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Prato (PO) l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Camminando Insieme”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Prato, Via Pistoiese N. 523 e potrà istituire altre sedi secondarie ovunque ritenga opportuno.

Art. 3 – Scopo e attività

L’Associazione, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto e non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica. L’Associazione opera nei settori dell’educazione, dell’istruzione e formazione professionale, dell’assistenza sociale nonché nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

In particolare l’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

  • lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
  • la promozione culturale a tutto campo nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati;

L’Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari;
  • laboratori didattici per bambini e adolescenti;
  • attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • attività ricreative rivolte alla terza età;
  • attività volte alla promozione del benessere psico-fisico della persona e alla crescita e sviluppo delle proprie risorse;
  • attività olistiche.

L’Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Patrimonio – esercizio finanziario

Art. 5Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– da beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquisiti dall’organizzazione e ad essa intestati. I beni immobili, mobili registrati e mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, e successive variazioni e integrazioni;

– da fondi di riserva rappresentati, eccedenze di bilancio,avanzi di gestione e accantonamenti;

– da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

– dalle quote degli associati e dai contributi integrativi straordinari;

– dai contributi statali;

– dai contributi di privati;

– dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;

– dai contributi di organismi internazionali;

– dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;

– dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;

– dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;

– da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;

– da rendite patrimoniali;

– da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le caratteristiche dei soci

Art. 6– Soci

Requisiti dei soci e ammissione

All’Associazione possono aderire:

– le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e residenti in Italia, che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle;

– i circoli e gli Enti, anche esteri, che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell’Associazione.

– gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, umanitari e culturali.

È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per essere ammessi all’associazione è necessario presentare domanda per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti norme e indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
  2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali; a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione dello statuto dell’associazione;
  3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal regolemento UE 679/2016 “GDPR” – General Data Protection Regulation – e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. indicare breve motivazione scritta;

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alle domande presentate durante l’anno. In assenza di comunicazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la domanda stessa deve intendersi respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto almeno 4 mesi prima dello scadere dell’anno (31 dicembre) saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

– soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione;

– soci ordinari: sono tali tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, condividono interesse per le attività espresse nel presente statuto. Possono essere ammessi quali soci ordinari anche Enti e persone giuridiche;

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie (recesso) o per esclusione.

a) recesso.

Il socio può recedere o presentare le sue dimissioni volontarie a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. alla sede sociale almeno 4 mesi prima dello scadere dell’anno (31 dicembre); il recesso verrà annotato nel libro dei soci e avrà effetto dalla data della comunicazione.

b) esclusione.

I soci sono esclusi dall’associazione per i seguenti motivi:

– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

– per inottemperanza allo statuto dell’associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;

– per ritardato o omesso pagamento della quota associativa annuale;

– per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all’associazione ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L’indegnità verrà riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

L’inizio del procedimento di esclusione deve essere comunicato personalmente all’associato, per mezzo di lettera raccomandata, contenente l’indicazione specifica degli addebiti, affinché lo stesso possa contestarli in Assemblea.

L’associato può impugnare l’esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione, per mezzo di lettera raccomandata, promuovendo la nomina del collegio arbitrale.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L’esclusione sarà operativa dall’annotazione nel libro soci.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota associativa previa presentazione di una nuova domanda nei modi previsti dall’art. 7.

Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

– versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

– osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea;

– contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;

– astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

– la partecipazione all’Assemblea dei soci con diritto di voto;

– l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;

–la fruizione dei servizi, degli strumenti e delle strutture dell’associazione;

– il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo;

– il diritto di voto per le cariche sociali;

– il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Organi dell’associazione

Art. 8Organi

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili alla scadenza. Eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere deliberati dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 9Assemblea

Partecipazione all’Assemblea

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea, che ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci, attraverso delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno i quattro quinti degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea. Delle riunioni effettuate è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio direttivo trasmessa a cura del Presidente; l’Assemblea si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione, unitamente all’ordine del giorno, avviene a mezzo di posta elettronica spedita almeno 8 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza). La convocazione deve indicare, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 10Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sei membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati per la durata di cinque esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno Presidente dell’Associazione, Vice-presidente e Tesoriere a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo:

– delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

– nomina i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi;

– dispone delle risorse economiche, redige il rendiconto annuale, elabora i bilanci preventivo e consuntivo dell’associazione;

– emana i regolamenti di esecuzione dello Statuto;

– stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci,

– delibera circa l’ammissione o l’esclusione dei soci;

– propone all’Assemblea i nominativi dei soci benemeriti;

– delibera eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

– verifica la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali delle assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, libro soci);

– assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

– delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

– delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentati da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno:

– per l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;

– per deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale;

– per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

– convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci;

– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;

– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;

– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Istituto;

– assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno dello stesso e dura in carica 3 anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso, convocato dal Vicepresidente entro trenta giorni, provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e all’interno dello stesso per 3 anni.

I compiti del Segretario generale sono:

– dirigere gli uffici dell’Associazione;

– provvedere alla firma della corrispondenza corrente;

– svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell’Assemblea.

Il Segretario generale, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo da sottoporre al termine di ogni esercizio al Comitato Direttivo.

Art. 14 – Regolamento

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla redazione di un Regolamento interno per l’esecuzione delle presenti norme statutarie, per la determinazione dei criteri amministrativi e per la formazione ed il funzionamento di eventuali Commissioni di Studio.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi finanziari vanno dal 1/1 (primo gennaio) al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procederà alla formazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed all’eventuale preventivo delle spese all’assemblea che dovrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

A partire dalla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, bilancio e programma saranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati.

Norme generali e finali

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall’art. 21 del Codice Civile

Art. 19 – Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell’Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Art. 20 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano; in mancanza, decide l’Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.